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CORSO RLS 32 ORE E-LEARNING

CORSO RLS 32 ORE E-LEARNING
E-learning

COME POSSO FARE PER ISCRIVERMI AL CORSO? QUANTO COSTA?

Per iscriverti ai nostri corsi in aula o in videoconferenza puoi scegliere tra le seguenti opzioni:

OPZIONE 1: Contattaci telefonicamente e/o anche tramite WhatsApp al +39 080.404.63.37. La nostra segreteria fornirà tutte le informazioni necessarie.

OPZIONE 2: Se non puoi contattarci telefonicamente puoi registrarti online. Dopo la registrazione potrai visionare il costo del corso ed acquistarlo direttamente online effettuando la relativa iscrizione.

CORSO RLS 32 ORE E-LEARNING

Chi è il RLS?

La sigla RLS spesso utilizzata all'interno dei documenti riguardanti la sicurezza dei lavoratori, indica il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. E' una figura importante nell'ambito della sicurezza di una organizzazione sia essa privata che pubblica, alla quale il legislatore ha voluto dare particolare rilevo. Il D.Lgs. 81/08 all'art. 2, comma 1, punto i, definisce il rappresentante  dei  lavoratori  per  la sicurezza "la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro". In parole più semplici si potrebbe dire che il RLS assicura e verifica che vengano correttamente rispettate le norme stabilite dal Testo Unico sulla sicurezza (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81).


Chi nomina il RLS?

Per conoscere nello specifico la procedura di nomina del RLS riportiamo per intero l'art. 47 del D.Lgs. 81/08 che cita:

Articolo 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L’elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al comma 6.
2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall’articolo 48.
4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
5. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
6. L’elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell’ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.
7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente:
a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori.
In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva. 8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Fonte: https://www.lavoro.gov.it/


Il Corso di formazione completo per RLS da 32 ore è quindi obbligatorio?

Si, il corso di formazione è obbligatorio per tutti i lavoratori di qualsiasi settore ATECO eletti a Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

Secondo l'art. 37, comma 10 del D.Lgs. 81/08, l'RLS ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Le modalità, la durata e i contenuti specifici riguardante la formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale (art. 37, comma 11 D.Lgs. 81/08). Il corso permette al RLS di poter disporre di adeguate nozioni e conoscenze relative ai seguenti punti:

  • rischi lavorativi presenti sul luogo di lavoro;
  • soggetti coinvolti ed i relativi obblighi;
  • normativa in merito alla rappresentanza dei lavoratori;
  • tecniche di comunicazione;

NOTA BENE: A seguito dell’entrata in vigore dell’Accordo Stato Regioni 7 luglio 2016, questo corso è valido in modalità e-learning qualora sia previsto nel CCNL applicato al lavoratore. Pertanto si invitano i discenti a verificare se sul proprio contratto collettivo nazionale del lavoro sia prevista tale possibilità.


Quali sono gli argomenti del Corso completo per RLS e-learning?

Nel rispetto dell’articolo 37 commi 10 e 11 del D.Lgs 81/2008, che stabilisce che il RLS debba ricevere una formazione iniziale della durata non inferiore a 32 ore, il presente corso, in modalità online/elearning, esamina nel dettaglio i seguenti argomenti:

  • principi giuridici comunitari e nazionali
  • legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro
  • principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi
  • definizione e individuazione dei fattori di rischio
  • valutazione dei rischi
  • individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
  • aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori
  • nozioni di tecnica della comunicazione.


Quale piattaforma e-learning viene utilizzata per il corso RLS 32 ore e quali sono i vantaggi e gli svantaggi rispetto a un corso in presenza o in videoconferenza?

Il cliente che acquista online il nostro corso potrà usufruire di una delle più innovative, serie ed efficaci piattaforme e-learning disponibili sul mercato conforme all’Accordo Stato-Regioni del 7/7/16 e al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR). Il corso RLS 32 ore è in formato Video (visualizza anteprima), con un sistema di tracciamento che verifica la presenza reale del corsista sollecitando alcune risposte durante le videolezioni. Lo streaming video si bloccherà fino a quando l'utente non fornirà la giusta risposta. Il protocollo utilizzato nella piattaforma è il protocollo MELTS, più avanzato e flessibile rispetto al tradizionale SCORM. 

I vantaggi di frequentare un corso in modalità e-learning sono i seguenti:

  1. possibilità di frequentare il corso in qualsiasi momento, 24 ore su 24, senza alcun limite;
  2. possibilità di ripassare gli argomenti durante il corso;
  3. possibilità di seguire il corso utilizzando differenti dispositivi (smartphone, pc desktop, notebook e tablet). 
  4. generazione dell'attestato immediato (entro 24 ore) dalla conclusione del corso;
  5. assistenza tecnica online e offline;
  6. risparmio di tempo e costi rispetto ai corsi in presenza;


Corso RLS 32 ore demo videolezione


Quando viene rilasciato l'attestato RLS?

L'attestato RLS viene rilasciato ai sensi e per gli usi di cui all’art. 4 Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997 e dell’art 37 comma 14 Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 al termine della visione di tutti i moduli e video del corso ed al superamento del test finale.

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Caratteristiche del corso

Caratteristiche
TipologiaCorso Completo RLS
Durata del corso32 ore
Riferimento NormativoAi sensi dell’art. 37 comma 11 D.Lgs 81/2008 – ASR 07/07/2016 All. 2
Modalità di fruizione del corsoE-learning su piattaforma certificata conforme all’Accordo Stato-Regioni del 7/7/16 con videolezioni a tempo
LinguaItaliano
Altre informazioniA seguito dell’entrata in vigore dell’Accordo Stato Regioni 7 luglio 2016, questo corso è valido in modalità e-learning qualora sia previsto nel CCNL applicato al lavoratore. Pertanto si invitano i discenti a verificare se sul proprio contratto collettivo nazionale del lavoro sia prevista tale possibilità.
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